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Antenne e Diritto

Antenne e Diritto

La legge tutela moltissimo il diritto di installare le antenne televisive che, anche quando sono individuali, possono essere collocate sul tetto, sul lastrico solare oppure
su altre parti comuni e perfino su parti di proprietà privata, se non si può fare diversamente. Negli ultimi anni, però, si è cercato di introdurre una regolamentazione
in relazione all’installazione delle antenne paraboliche soprattutto mediante la previsione di una maggioranza speciale per quanto riguarda le deliberazioni assembleari che hanno per oggetto le parabole centralizzate.

Il diritto d’antenna
È ben noto – quindi è davvero inutile insistere su di esso – il principio generale secondo cui ciascun abitante in un edificio, anche se non è proprietario di un immobile, ha il diritto di installare le antenne e gli accessori necessari per il suo funzionamento, in quanto diritto soggettivo autonomo e facoltà che deriva dal diritto primario all’informazione e che è diretta all’attuazione di quest’ultimo ai sensi dell’art. 21 Cost.; l’unica limitazione all’installazione dell’antenna può essere costituita soltanto dal pari diritto di un altro condomino o di un altro coabitante nell’edificio e dal divieto di menomare in misura apprezzabile il diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione dell’antenna su parte del proprio immobile. Questi principi costituiscono l’applicazione della normativa emessa in materia di antenne e che risale agli Anni ’40. L’art. 1 della legge 554 del 6 maggio 1940 («Disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche») stabilisce che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all’installazione nella loro proprietà di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, purché siano rispettati i limiti previsti dai successivi artt. 2 e 3, secondo i quali rispettivamente:

a. le installazioni devono essere eseguite in conformità alle norme contenute nell’art. 78 del R.D. 2295 del 3 agosto 1928;

b. le installazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione e non devono arrecare danni alla proprietà medesima oppure a terzi;

c. il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione anche se questo comporta la rimozione oppure il diverso collocamento dell’aereo senza essere tenuto a versare all’utente dell’aereo stesso alcuna indennità; a tal fine, il proprietario deve però avvertire preventivamente l’utente che deve provvedere, a propria cura e proprie spese, a rimuovere o collocare diversamente l’aereo. Il D.P.R. 156 del 29 marzo 1973 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni») attribuisce agli impianti di telecomunicazioni e alle opere accessorie occorrenti per la funzionalità degli impianti il carattere di pubblica utilità (art. 231), stabilisce che per tali impianti i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto; inoltre, vieta al proprietario o al condomino di opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni e al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini, escludendo altresì il diritto di richiedere un’indennità (art. 232). Infine, stabilisce che i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi all’installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso (art. 397), prevedendo però che le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione e non devono neppure arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.

Antenne e giurisprudenza

Gli artt. 1 e 3 della legge 554 del 6 maggio 1940 disciplinano gli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma possono essere applicati analogicamente anche alle antenne televisive (Cass. n. 2862 del 24 marzo 1994).

Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un’antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, qualora ciò non comporti un’apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche se manca un’espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della legge 554 del 6 maggio 1940 e del D.P.R. 156 del 29 marzo 1973, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, perché tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, si ricollega a una facoltà dell’installatore compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall’art. 21 Cost., e che, pertanto, un pari dovere e una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell’analogo caso delle antenne da radioamatore (Cass. n. 7418 del 16 dicembre 1983).

L’art. 1 della legge 554 del 6 maggio 1940 non impone una servitù, ma si limita all’attuazione di un diritto, a favore di tutti gli abitanti dell’edificio, all’installazione e alla manutenzione degli impianti, anche quando gli altri abitanti sono contrari; dal momento che tale diritto ha contenuto personale (e non reale), il titolare di esso può essere, oltre al condomino, anche il conduttore (Cass. n. 1176 del 25 febbraio 1986) e il comodatario (Trib. Palermo 13 maggio 1991); tale diritto non spetta, invece, a chi non abita nell’edificio (App. Lecce 8 febbraio 1994).

Il diritto all’installazione di antenne e accessori, sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo sia come facoltà compresa nel diritto primario all’informazione e diretta all’attuazione di questo (art. 21 Cost.), è limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino o di altro coabitante nello stabile e dal divieto di menomare in misura apprezzabile il diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile; pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata per volontà della maggioranza dei condomini un’antenna televisiva centralizzata e un condomino o un abitante dello stabile intenda invece installare un’antenna autonoma, l’assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l’uso del terrazzo  da parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante a una delle parti comuni; al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti l’installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può sempre fare accertare il proprio diritto all’installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall’art. 1137 cod. civ. o, essendo stato presente all’assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa (Cass. n. 5399 del 6 novembre 1985).

In un edificio in condominio, anche se dotato di antenna televisiva centralizzata, né l’assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo verrebbe a essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso (Cass. n. 7825 del 3 agosto 1990).

L’assemblea dei condomini e il regolamento da questa approvato non possono vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene a essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso (Cass. n. 5517 del 5 giugno 1998).

Il diritto di installare apparecchi di antenna radio televisivi, riconosciuto dall’art. 1 della legge 554/1940, costituisce un diritto soggettivo perfetto, di natura personale, condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, ma non nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita a imporre al titolare del diritto di impianto che l’installazione non debba impedire in alcun modo il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima (Cass. n. 12295 del 21 agosto 2003).

Il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3, legge 554 del 6 maggio 1940 e dall’art. 231 del D.P.R. 156 del 29 marzo 1973, è sempre subordinato all’impossibilità, per l’utente di servizi radiotelevisivi, di utilizzare spazi propri, dal momento che altrimenti non sarebbe giustificato il sacrificio imposto ai proprietari (Cass. n. 9393 del 6 maggio 2005).

È lecita l’installazione sul balcone condominiale di un’antenna televisiva trasmittente, perché non possono essere qualificati innovazioni gli atti di maggior utilizzazione della cosa comune che non ne importano alterazione o modificazione e non precludono agli altri condomini un uguale maggior uso (Trib. Roma, 27.10.1980).

Il diritto del condomino di installare nelle parti comuni del tetto e del vano sottotetto un’antenna per la ricezione radio, televisiva e i relativi cablaggi, qualora il complesso sia di modeste dimensioni e quindi non lesivo del decoro architettonico, della stabilità e della destinazione d’uso della parte comune, anche in assenza di previa autorizzazione dell’assemblea, discende dal principio generale dell’art. 1102 cod. civ., in forza del quale ciascun condomino può, a sue spese, realizzare le «mere modificazioni» volte al maggiore e più razionale godimento della cosa comune, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 1120 cod. civ. (Trib. Verona, 4.12.2000).

In relazione all’installazione dell’antenna televisiva centralizzata, è legittima la delibera approvata dalla maggioranza con cui si decide di ripartire le spese in parti uguali fra i condomini invece che in proporzione ai millesimi, trattandosi di spesa destinata a servire in parti uguali i condomini ai sensi dell’art. 1123, comma 1 e 2, cod. civ. (Cass. n. 2916 del 2 agosto 1969).

È nulla la deliberazione del condominio con cui viene disposta la rimozione dell’antenna parabolica, posta in opera da un condomino sul lastrico solare senza arrecare alcun pregiudizio all’uso del bene da parte degli altri condomini oppure produrre un qualsiasi apprezzabile danno alle parti comuni (App. Perugia, 1° luglio 2004).

La ristrutturazione dell’antenna centralizzata televisiva già esistente, che comporta lo smantellamento delle strutture preesistenti al fine di ampliare la gamma dei canali da ricevere, non costituisce innovazione (Trib. Genova, 16 agosto 1988).

La disciplina dettata per le antenne riceventi radiotelevisive, applicabile anche agli impianti ricetrasmittenti radioamatoriali, può essere derogata da una clausola inserita in un contratto di locazione, purché risulti un’effettiva espressione di volontà contrattuale di rinunzia all’esplicazione del cosiddetto diritto d’antenna, che non può quindi ritenersi sussistente nell’ipotesi di un’ambigua previsione contrattuale – priva al suo interno di coerenza logica – di servirsi esclusivamente dell’antenna centralizzata eventualmente installata sullo stabile, sotto pena, in caso di inosservanza di tale obbligazione, del diritto del locatore a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale, anche non televisiva (Trib. Milano, 15 dicembre 1997).

La normativa sulle antenne

paraboliche

Le antenne paraboliche costituiscono una particolare categoria di antenne televisive e sono caratterizzate dal fatto che consentono di ricevere le trasmissioni diffuse dai satelliti. Anche le antenne paraboliche, che hanno trovato diffusione nell’ultimo decennio, sono state oggetto di interventi legislativi.

Dapprima l’art. 3, comma 13, della legge 349 del 31 luglio 1997 (sull’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), per incentivare negli edifici l’installazione di antenne centralizzate, ha previsto che, a partire dalla data del 1° gennaio 1998, gli immobili composti da più unità abitative, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari, si avvalgono di norma di antenne collettive e che possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. La disposizione si applica a tutti gli immobili di nuova costruzione e a quelli soggetti a ristrutturazione generale.

Ai comuni, inoltre, è stato attribuito il compito di emanare un regolamento sull’installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici. Successivamente l’art. 1, comma 1 della legge 449 del 27 dicembre 1997 (collegato alla Finanziaria 1998), ha previsto a favore di ciascun contribuente il diritto di detrarre dall’IRPEF una percentuale (che negli anni è variata dal 41 e al 36%) delle spese relative alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici. A tal proposito la circolare del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici 57/E del 24 febbraio 1998 ha chiarito che per spese finalizzate alla cablatura degli edifici si intendono quelle previste dalla legge 294/1997, per realizzare, nelle nuove costruzioni costruzioni oppure in edifici soggetti a integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Da ultimo, si deve segnalare il decreto del Ministero delle telecomunicazioni 11 novembre 2005 (G.U. 271 del 21 novembre 2005) che contiene le «regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione». Il decreto riguarda tutti gli impianti condominiali centralizzati d’antenna e, a proposito di quelli satellitari, all’art. 4, commi 1 e 2, sui «divieti di discriminazione» prevede che gli impianti centralizzati non devono determinare condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari e aggiunge, inoltre, che l’impianto centralizzato non deve determinare condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze; e il successivo art. 7, sulla «individuazione dei segnali», stabilisce che l’installazione di ogni impianto centralizzato deve essere preceduta dall’individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.

La maggioranza “speciale”

La legge 66 del 20 marzo 2001, di conversione del D.L. 5 del 23 gennaio 2001, in materia di trasmissioni radiotelevisive e di risanamento degli impianti televisivi, ha introdotto una nuova maggioranza da utilizzare nell’approvazione delle delibere condominiali relative all’installazione degli impianti di radiodiffusione da satellite.

Il comma 13 dell’art. 2-bis («Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi») prevede, infatti, una maggioranza speciale per l’approvazione della delibera relativa agli impianti satellitari e stabilisce che: «al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120, comma 1, cod. civ.; per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’art. 1136, comma 3, dello stesso codice; le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali». In questo modo, dopo molti anni, si è aggiunta una nuova maggioranza prevista da una legge speciale a quelle che, con previsioni analoghe, erano già state introdotte per altre materie (l’art. 2, comma 1, legge 13/1989 sull’abolizione delle barriere architettoniche negli edifici privati; l’art. 9, comma 3, legge 122/1989, «legge Tognoli», sui parcheggi agevolati; l’art. 26, commi 2 e 5, legge 10/1991 sul risparmio energetico; l’art. 15, legge 179/1992, «legge Botta-Ferrarini», sull’edilizia residenziale pubblica).

Si deve notare che, come già avvenuto anche, i provvedimenti sopra ricordati, anche la legge 66/2001 non costituisce un testo normativo destinato a disciplinare soltanto questioni condominiali; essa, infatti, contiene numerose e varie previsioni relative alle trasmissioni televisive (differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione, trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi ecc.) e fra tutte queste previsioni è stato inserito il comma 13 dell’art. 2-bis, il quale, per favorire l’approvazione delle delibere condominiali relative all’installazione dei nuovi impianti, prevede una maggioranza più bassa di quella che sarebbe altrimenti necessaria, ai sensi dell’art. 1136, comma 5, cod. civ., per l’approvazione di tali delibere.

Scopo del comma 13 dell’art. 2-bis è favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite. A tal fine viene eliminata la principale difficoltà pratica che si presenta nel momento in cui si deve approvare la delibera che ha per oggetto le opere di installazione dei nuovi impianti, perché si prevede una maggioranza speciale minore di quella che sarebbe altrimenti necessaria: ai sensi dell’art. 2-bis, comma 13, è sufficiente infatti la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 3, cod. civ., vale dire un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.

L’art. 2-bis, comma 13, non determina qualche maggioranza sconosciuta, ma si limita a rinviare alla maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 3, cod. civ., vale a dire l’ordinaria maggioranza che è necessaria per approvare una delibera in seconda convocazione.

Le opere in questione vengono definite dalla disposizione in esame «innovazioni necessarie necessarie ai sensi dell’art. 1120, comma 1, cod. civ.», ma si deve ricordare in proposito che nel codice civile non si parla mai di innovazioni necessarie, ma solo di «innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni» (che, in generale, sono permesse, ma richiedono la speciale maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 5, cod. civ., per effetto dell’art. 1120, comma 1, cod. civ.), di «innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni» (che sono vietate in tutti i casi in cui rechino pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato oppure ne alterino il decoro architettonico oppure rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino, ai sensi dell’art. 1120, comma 1, cod. civ.) e di «innovazioni gravose o voluttuarie» (che possono essere suscettibili di utilizzazione separata o meno ai sensi dell’art. 1121 cod. civ.).

Qualcuno ha ritenuto che la problematica espressione «innovazioni necessarie» che appare nella legge 66/2001 voglia significare che, nel caso in cui la delibera sia stata approvata dall’assemblea condominiale raggiungendo la maggioranza prevista dall’art. 2-bis, comma 13, tutti i condomini siano obbligati a partecipare alla relativa spesa. In proposito si deve osservare che però, seppure è evidente lo scopo della legge di favorire l’installazione di antenne paraboliche centralizzate (per evitare il proliferare delle antenne individuali), in ogni caso non appare giustificata la pretesa che tutti i condomini partecipino per forza alla spesa dell’antenna centralizzata deliberata dall’assemblea, anche perché tale spesa potrebbe rivelarsi particolarmente onerosa per qualche condomino; l’antenna parabolica centralizzata costituisce comunque un bene suscettibile di utilizzazione separata e quindi i condomini non interessati a essa devono essere esclusi dalla ripartizione della relativa spesa e continuano a esserne esclusi fino a quando non decidano volontariamente di parteciparvi, ovviamente pagando la quota di propria competenza inizialmente non versata.

Si deve allora ritenere che con l’espressione «innovazioni necessarie» il legislatore della legge 66/2001 abbia voluto semplicemente intendere che l’installazione degli impianti in questione deve ritenersi legittima (sempre che venga approvata con la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 3, cod. civ.) anche nel caso in cui, di fatto, si verifichi qualcuna delle situazioni in presenza delle quali l’art. 1120, comma 2, cod. civ. dichiara vietata l’innovazione (il pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o l’inservibilità delle parti comuni interessate all’uso o al godimento anche di un solo condomino); ma, dal momento che sembra difficile che l’installazione di un impianto di radiodiffusione da satellite possa pregiudicare la stabilità o la sicurezza del fabbricato, si può concludere che l’espressione «innovazioni necessarie» usata nell’art. 2-bis, comma 13, deve essere intesa nel senso che l’opera è legittima anche nel caso in cui uno o più condomini lamentino che, in conseguenza dell’opera, le parti comuni interessate dall’innovazione sono diventate inservibili per il loro uso o godimento; in altre parole per effetto dell’art. 2-bis, comma 13, fra i condomini favorevoli all’opera e quelli contrari viene data prevalenza ai primi, purché raggiungano la nuova maggioranza prescritta. Ci si deve chiedere inoltre cosa succede se qualche condomino decide, successivamente all’approvazione della delibera ai sensi dell’art. 2-bis, comma 13, di installare un’antenna parabolica individuale; a tale proposito l’unica risposta coerente col dettato normativo vigente sembra essere che tale installazione singola è vietata dal momento che il condomino interessato può utilizzare l’antenna centralizzata, a meno che, a causa delle caratteristiche costruttive dell’antenna centralizzata, quest’ultima sia inidonea a ricevere alcune trasmissioni che possono invece essere ricevute da un altro impianto. Ci si deve chiedere infine se, successivamente all’approvazione della delibera ai sensi dell’art. 2-bis, comma 13, e alla conseguente installazione dell’antenna centralizzata, i proprietari delle antenne paraboliche individuali già esistenti siano obbligati a rimuoverle e a collegarsi all’antenna centralizzata; a tale proposito, nonostante l’evidente scopo della legge 66/2001, non sembra sussistere un obbligo di questo tipo, soprattutto perché di fatto la disposizione non lo prevede espressamente, ma anche perché penalizzerebbe ingiustamente alcuni condomini soltanto perché hanno deciso di installare un’antenna singola (magari nel periodo precedente all’entrata in vigore della legge 66/2001 oppure a causa del voto espresso dalla maggioranza dell’assemblea in senso contrario all’installazione dell’antenna centralizzata) accollandosene la relativa spesa. D’altra parte non si può neppure negare che in tal modo negli edifici in cui si trovano già alcune antenne singole e poi viene installata l’antenna centralizzata ai sensi dell’art. 2-bis, comma 13, risultano parzialmente frustrati gli scopi della legge. Sarebbe quindi opportuna l’introduzione di qualche tipo di sgravio o di incentivazione

(per esempio da parte delle Autorità comunali), per rimediare alla situazione descritta senza però costringere chi ha già sostenuto la spesa per l’antenna singola a disinstallarla senza poter usufruire di alcun vantaggio compensativo.

I benefici fiscali

Nell’ultimo periodo del comma 13 si stabilisce che: «le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali». Anche se non se ne comprende la coerenza rispetto al sistema giuridico complessivo, tale disposizione è ovviamente diretta a escludere l’applicazione dei benefici fiscali previsti dalla legge in relazione all’installazione delle opere in questione (si ricordi infatti che con la legge 449/1997 è stato previsto il diritto a un bonus fiscale in relazione alle spese relative alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, compresa l’installazione di antenne collettive), compresa forse l’applicazione dell’IVA agevolata per i periodi in cui viene disposta. In proposito, però, si deve notare che, come peraltro viene confermato dalle risposte dell’Agenzia delle entrate a varie istanze di interpello presentate da amministratori condominiali, l’installazione dell’antenna centralizzata ai sensi dell’art. 2-bis, comma 13, della legge 66/2001 esclude l’applicazione dei benefici fiscali previsti dalla legge 449/1997, a meno che la delibera non venga approvata con la maggioranza assembleare prevista dall’art. 1136, comma 5, cod. civ. per le innovazioni; in quest’ultimo caso infatti si torna a seguire il regime ordinario, sia dal punto di vista civilistico, sia da quello fiscale.

Antenne paraboliche

e giurisprudenza

o Dal punto di vista processuale il diritto all’installazione di un’antenna parabolica sul lastrico solare dell’edificio costituisce una facoltà compresa nel diritto alla libera manifestazione del pensiero e, quindi, è soggetto alla tutela prevista dall’art. 700 cod. proc. civ. (Pret. Manfredonia, 4 maggio 1989).

o In relazione all’installazione delle grandi antenne paraboliche di un’emittente televisiva su un edificio del centro storico di Erice è stata ravvisata la violazione dell’art. 734 cod. pen., che si verifica in tutti i casi in cui vengano distrutte o alterate le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità; la Corte di Cassazione ha osservato che non occorre la materiale e irreparabile distruzione in senso fisico delle componenti strutturali, naturali e culturali, del paesaggio, ma è sufficiente un’alterazione, che ne comporti il deturpamento, anche se realizzata senza costruzioni, demolizioni, distruzione di vegetazione, sbancamenti e simili, bensì con l’aggiunta di elementi che rompano l’equilibrio delle varie componenti, come accade nel caso delle apposizioni di cartelli pubblicitari, di antenne paraboliche o altro, perché l’alterazione delle bellezze naturali può avvenire in qualsiasi altro modo, sicché le condotte elencate nell’art. 734 cod. pen. (costruzioni o demolizioni) sono soltanto le più frequenti, ma non le uniche (Cass. pen. 6 giugno 1990).

 

o L’installazione e l’uso delle antenne paraboliche atte alla ricezione dei programmi via satellite non necessitano della speciale concessione prevista dal combinato disposto degli art. 322 e 213, D.P.R. 156 del 29 marzo 1973, in considerazione della sostanziale equiparazione, per quanto riguarda gli effetti giuridici, dell’antenna parabolica con la comune antenna televisiva, per la quale il canone di abbonamento alla radiodiffusione tiene luogo della concessione (Pret. Roma, 7 ottobre 1987

Avv. Ettore Ditta

 

 

Osvaldo

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