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Disciplina per l’installazione di antenne di ricezione televisiva terrestre e di parabole satellitari.

Disciplina per l’installazione di antenne di ricezione televisiva terrestre e di parabole satellitari.

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

riguarda l’installazione di antenne centralizzate e le pene per la mancata rimozione delle antenne abbandonate o non funzionanti.

Regolamento comunale di Roma

ecco alcuni punti salienti:

  1. Le antenne riceventi televisive terrestri e le parabole satellitari (d’ora in poi denominate indifferentemente antenne) sono collocate sulla copertura degli edifici ubicati nel territorio comunale. Sono pertanto da escludersi installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non siano di copertura. Possono invece essere ammesse collocazioni alternative (in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine, ecc.) quando la conformazione dell’edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare l’antenna del tutto invisibile dalla pubblica via.
  2. Sulla copertura di ogni edificio composto da più unità abitative è ammessa  l’installazione di una sola antenna collettiva comprensiva della distribuzione dei segnali fino ai punti di collegamento situati all’interno di tutte le unità abitative e fondi commerciali che compongono l’edificio. Il cavedio che contiene la rete di distribuzione di segnali deve essere dimensionato opportunamente per eventuali future utilizzazioni (perlomeno il 100% in più dello spazio strettamente necessario ai collegamenti televisivi). In caso di edifici composti da più “scale” è ammessa l’installazione di un’antenna collettiva per ciascuna “scala”, con le stesse modalità di cui sopra.
  3. Le antenne devono essere posizionate sulla falda tergata o comunque su falde non prospicienti la pubblica via. E’ ammessa la loro installazione su cartella o muratura emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dalla pubblica via.
  4. Quando, per ragione di carattere tecnico adeguatamente motivata, non sia possibile il posizionamento prescritto dal comma precedente e si debbano pertanto installare antenne su falde prospicienti spazi pubblici, queste dovranno essere posizionate alla massima distanza possibile dal filo di gronda.
  5. Nella zona A di P.R.G. e nelle aree soggette a pianificazione paesistica, secondo le specifiche disposizioni di P.T.P., le antenne dovranno essere delle dimensioni più ridotte reperibili in commercio, presentare una colorazione capace di mimetizzare efficacemente l’intero apparato tecnologico con quella del manto di copertura ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza. Su tutto il territorio comunale è vietata l’installazione di antenne di grande dimensione, salvo particolari motivi ed esigenze che devono essere notificate all’Amministrazione Comunale entro 30 gg.. In quest’ultimo caso verrà seguita la procedura del silenzio-assenso, che si considererà formato dopo il  ventesimo giorno dalla predetta notifica.
  6. Le antenne non potranno mai essere installate su falde poste in contrapposizione visiva ad edifici o luoghi di rilevante valore storico e artistico; una diversa collocazione dovrà essere autorizzata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali Ambientali ed Architettonici, con procedura di silenzio – assenso che si considererà formato dopo il sessantesimo giorno dalla  redetta notifica.
Osvaldo

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