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Antenna centralizzata -una proprietà comune-

Antenna centralizzata -una proprietà comune-

Se il condominio è dotato di antenna fin dalla sua nascita, essa è, ai sensi dell’art. 1117 c.c., un impianto comune.

La prima cosa che bisogna chiarire è che l’installazione di un’antenna ad uso esclusivo di un solo condomino non lo esime dal partecipare alle spese per la manutenzione dell’antenna comune. Infatti, in base a quanto stabilito dall’articolo 1118 II comma c.c. “Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette (leggi le cose comuni n.d.A.) , sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione”. In sostanza senza una delibera presa all’unanimità, che stabilisca diversamente, dovrà continuare a pagare per un bene dal quale non trae alcuna utilità.

Che cosa succede, invece, quando in un condominio, molto tempo dopo la sua costituzione, si decide di installare un’antenna c.d. centralizzata, per eliminare, ad esempio, la selva di antenne individuali poste sul tetto? In questo caso siamo in presenza di un’innovazione suscettibile di godimento separato e disciplinata dall’art. 1121 c.c.

E’ necessario fare un distinguo tra antenna per la ricezione del segnale terrestre ed antenna satellitare. Per quest’ultima, ai sensi dell’art. 2-bis comma 13 della legge n. 66 del 2001, ai fini della realizzazione di un impianto comune è sufficiente la maggioranza semplice prevista dall’art. 1136 III comma c.c. (1/3 dei partecipanti al condominio che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio n.d.A.).

La ragione sta nella finalità di favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione. Cosa sia l’”innovazione necessaria” di cui parla la legge non è dato saperlo.

Certo è che per la maggior parte degli addetti ai lavori, pur trattandosi di innovazione necessaria non puo’ essere obbligatoria per tutti, anche in considerazione del quorum richiesto e che quindi si tratti di un’innovazione suscettibile di godimento separato. Sul punto si aspettano prese di posizione da parte della giurisprudenza, al momento non pervenute.

Di seguito le norme relative a quanto detto:

Art. 1117 Parti comuni dell’edificio Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1)…

2)…

3)… gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Art. 1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comuni Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall’articolo precedente e proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.

Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione (1104).

Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.

Legge n. 66 del 2001 Art. 2-bis.

Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda 13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.

Art. 1136 Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (att. 67 e seguenti).

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio.

L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore.

Fonte: avv. Alessandro Gallucci

Osvaldo

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